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Organizzazione

 

Organi di indirizzo politico-amministrativo

{slider Organi di indirizzo politico-amministrativo|closed}

L'unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio d'Istituto.

Principali compiti e funzioni

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola.
Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.

Spetta al consiglio l'adozione del Regolamento interno di Istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.

In particolare

  • Approva il Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei Docenti.

  • Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe.

  • Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto.

  • Stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

  • Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Composizione

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il Consiglio d'Istituto è costituito da -- componenti, di cui n° -- rappresentanti del personale docente, n° -- rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, n° -- rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico; il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Membri del Consiglio di Istituto

Membro d'ufficio: Paola Spadoni (dirigente scolastico)

Genitori

  • Catambrone
  • Massimo Ciliberto
  • Diego Noia
  • Francesco Reale
  • Ricci

Docenti

  • Adele Alberti
  • Lisa Coco
  • Anna Maria Contursi
  • Laura Fiameni
  • Giuseppe Miedico
  • Grazia Pacchetti
  • Luciana Parisi
  • Maria Rosa Vumbaca

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

  • Nessun eletto

    Retribuzioni e CV per incarichi politici

 La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione.

Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie. 

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{slider Dlgs 33/2013 - Articolo 13, comma 1, lettera a|closed}

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

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{slider Articolo 14|closed}

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

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Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

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Provvedimenti relativi alla mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi ai componenti degli organi politiciamministrativi.

{slider Articolo 47|closed}

Art. 47 - Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

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Articolazione degli uffici

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Per l'organigramma andare alla pagina apposita del sito al link http://www.icbuscaglia.gov.it/organigramma

 

{slider Mostra Art. 13 c. 1 lett. b,c|closed}

Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

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Telefono e posta elettronica

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Recapiti telefonici

Direzione di via Paisiello 2: tel.02 61290728

Plesso scuola secondaria Paisiello: tel.02 61290728

Plesso scuola primaria Buscaglia: tel.02 

Plesso scuola primaria Monte Ortigara: tel.02 6175046

Plesso scuola dell'infanzia Buscaglia: tel.02 

Plesso scuola dell'infanzia Rinascita: tel.02 

Plesso scuola dell'infanzia Gran Sasso:

Posta elettronica

E-Mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. -

PEC : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

{slider Art. 13, c. 1 lett. d|closed}

Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

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