Emergenza Covid 19

Personale

 Incarichi amministrativi di vertice

(Articolo 15 , comma 1,2 – Articolo 41 , comma 2, 3) Voce non prevista nella scuola, non esistono "incarichi" ma "ruoli dirigenziali"

Dirigenti

{slider Mostra Articolo 10 , comma 8, lettera d|closed}

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

8 - Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.

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Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1 -  Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2 - La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

5 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Dirigente Scolastico:  Paola Spadoni  - 

Tipo Incarico (*) effettivo
Codice Istituto  MIIC8AQ005
Denominazione Istituto  I.C.  "BUSCAGLIA" 
Indirizzo  e-mail  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
Recapito Telefonico 02 61290728

  • Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico
  • a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

           b)curriculum (allegato)

  • c) compensi relativi alla carica
  • gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  
    Nessuna informazione da valorizzare >>
  • c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
    Nessuna informazione da valorizzare >>
  • d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
    Nessuna informazione da valorizzare >>

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Posizioni organizzative

Norme di riferimento: art. 14, c. 1-quinquies d.lgs. n. 33/2013

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

 

Dotazione organica

{slider Articolo 16 , comma 1,2|closed|noscroll}

Norme di riferimento: art. 16, c. 1 d.lgs. n. 33/2013

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

La presente sezione non è compilata in quanto:

a) per effetto dell’art. 2, comma 10 del DL 31/8/2013, convertito con la L. 125/2013, la prescrizione di cui all’art. 60, comma 2 del D. L.vo 165/2001, si applica alle amministrazioni censite dall’ISTAT;

b) nell’elenco del censimento ISTAT non figurano le istituzioni scolastiche che, per effetto della nota 2 in calce all’elenco del 24/7/2010, sono considerate unità locali appartenenti al MIUR.

 

Norme di riferimento: art. 16, c. 2 d.lgs. n. 33/2013

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

La presente sezione non è compilata in quanto:

a) per effetto dell’art. 2, comma 10 del DL 31/8/2013, convertito con la L. 125/2013, la prescrizione di cui all’art. 60, comma 2 del D. L.vo 165/2001, si applica alle amministrazioni censite dall’ISTAT;

b) nell’elenco del censimento ISTAT non figurano le istituzioni scolastiche che, per effetto della nota 2 in calce all’elenco del 24/7/2010, sono considerate unità locali appartenenti al MIUR.

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Personale non a tempo indeterminato

{slider Articolo 17 , comma 1,2|closed|noscroll}

Norma di riferimento – art. 17, commi 1 e 2 d. lgv n. 33/2013 (non pertinente allo specifico di questa amministrazione)

“Art. 17 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.”

Considerato che nelle scuole gli incarichi non a tempo indeterminato sono conferiti esclusivamente in sostituzione dei titolari assenti, non viene effettuata la pubblicazione di cui all’art. 17 del D. L.vo 33/2013. E’ comunque possibile consultare l’Albo on-line del sito per verificare il personale supplente nominato.

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Tassi di assenza

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Norma di riferimento – art. 16, comma 3 d. lgv n. 33/2013

“Art. 16 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale”.

I dati sono rilevabili dalle pagine dell’Operazione trasparenza del sito del MIUR.

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Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

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Norma di riferimento – art. 18, comma 1 d. lgv n. 33/2013

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.”

Gli incarichi, una volta conferiti, vengono pubblicati all’albo on-line dell’istituto.

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Contrattazione collettiva

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Norma di riferimento – art. 21, comma 1  d. lgv n. 33/2013 “Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche”. Scuola e Area V – Raccolta sistematica

La raccolta sistematica si propone di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica. Essa è stata redatta attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all’interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione. A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell’ambito di differenti CCNL, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine. Si tratta, pertanto, di un testo meramente compilativo che, non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito. La raccolta è il frutto di una selezione redazionale. L’Aran non è responsabile di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione della stessa.

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Contrattazione integrativa

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Norma di riferimento – art. 21, comma 2 d. lgv n. 33/2013

“Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.”  

ipotesi di contrattazione >>

ipotesi_contratto_integrativo_istituto_201617 >>

allegato_contratto_integrativo_201617 >>

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OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione)

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Norma di riferimento – art. 10, comma 8, lettera c) d. lgv n. 33/2013 (non pertinente allo specifico di questa amministrazione)“Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:  c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.”

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’art. 74, comma 4 del D.L.vo 150/2009 esclude la costituzione degli O.I.V. nelle istituzioni scolastiche.

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